1 Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un’attività lucrativa.
2 Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza.
3 Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.
1 Foreign nationals who require a short stay, residence or settlement permit, must register with the competent authority at their place of residence in Switzerland before the expiry of the period of stay not requiring a permit or before they take up employment.
2 Foreign nationals must register with the competent authority at the new place of residence if they move to another commune or to another canton.
3 The Federal Council shall determine the time limits for registration.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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