1 L’acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.
2 Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.
1 The acquisition and loss of Swiss citizenship are governed by the law in force at the time that the relevant circumstances occurred.
2 Applications made before this Act comes into force shall be processed in accordance with the previous law applicable up to and including the decision on the application.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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