1 Chiunque ha perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
2 Il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.
1 Any person who has lost Swiss citizenship may apply within ten years for that citizenship to be reinstated.
2 On expiry of the period mentioned in paragraph 1, a person may apply for citizenship to be reinstated only if he or she has been resident in Switzerland for three years.
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