Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

141.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

141.0 Federal Act of 20 June 2014 on Swiss Citizenship (Swiss Citizenship Act, SCA)

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Art. 24 Figlio di un genitore naturalizzato

1 Il figlio straniero che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione o reintegrazione di un genitore era minorenne e che non è stato incluso nella naturalizzazione o reintegrazione può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età, se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, di cui tre immediatamente precedenti il deposito della domanda.

2 Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero.

Art. 24 Children of a naturalised parent

1 A foreign child who was a minor at the time his or her parent applied for naturalisation and who was not included in the naturalisation application may apply for simplified naturalisation before the age of 22 if he or she can prove at least five years’ residence in Switzerland, including at least three years immediately prior to making the application.

2 The naturalised child acquires the citizenship of the Swiss parent.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.