1 La legislazione cantonale prevede una durata minima del soggiorno da due a cinque anni.
2 Nel caso in cui il candidato alla naturalizzazione trasferisca il domicilio in un altro Comune o Cantone, il Cantone e il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti se hanno concluso l’esame delle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12.
1 The cantonal legislation shall provide for a minimum length of residence of between two and five years.
2 In the event that the applicant moves to another commune or another canton, the canton and the commune in which an application for naturalisation is made remain responsible if they have concluded their assessment of the naturalisation requirements in Articles 11 and 12.3
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