Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 12 Sicurezza della Confederazione
Internal Law 1 State - People - Authorities 12 Security of the Confederation

124 Ordinanza del 24 giugno 2015 sull'impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza private per l'esecuzione di compiti di protezione (Ordinanza sull'impiego di imprese di sicurezza, OIIS)

124 Ordinance of 24 June 2015 on the Use of Private Security Companies by the Federal Government (Ordinance on the Use of Private Security Companies, OUPSC)

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Art. 9 Coercizione di polizia e misure di polizia in Svizzera

1 L’autorità committente può prevedere nel contratto la possibilità per il personale incaricato del compito di protezione di impiegare la coercizione di polizia e le misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 20085 sulla coercizione (LCoe) se lo prevede una base legale.

2 L’autorità committente si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.

3 L’impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia è retto dalle disposizioni della LCoe.

Art. 9 Use of force and other police measures in Switzerland

1 The contracting authority may provide in the contract that the personnel may use force or other police measures as defined in the Use of Force Act of 20 March 20085 (UFA) if there is a statutory basis for doing so.

2 It shall ensure that the personnel have received the required training.

3 The use of force and other police measures is governed by the provisions of the UFA.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.