1 Su domanda del richiedente, il TAF effettua la verifica di cui all’articolo 64 capoverso 3 e gli comunica che la stessa ha avuto luogo.
2 Se riscontra errori nel trattamento dei dati o riguardanti il differimento dell’informazione, il TAF invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti. La medesima procedura si applica in caso di inosservanza della raccomandazione dell’IFPDT. Il SIC può impugnare la decisione con ricorso al Tribunale federale.
1 At the request of the applicant, the Federal Administrative Court shall conduct a review in accordance with Article 64 paragraph 3 and notify the applicant thereafter that it has done so.
2 If there have been errors in relation to data processing or the deferral of the provision of information, the Federal Administrative Court shall issue a ruling on their rectification to the FIS. The foregoing also applies if the FDPIC’s recommendation is not followed. The FIS may appeal against this ruling to the Federal Supreme Court.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.