1 Per adempiere i suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni tanto da fonti accessibili al pubblico quanto da fonti non accessibili al pubblico.
2 A tale scopo il SIC ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.
3 Il SIC sceglie di volta in volta la misura di acquisizione che:
4 Il SIC può acquisire dati personali all’insaputa delle persone interessate.
5 Il SIC non acquisisce e non tratta informazioni sull’attività politica e sull’esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera.
6 Il SIC può eccezionalmente acquisire le informazioni di cui al capoverso 5 relative a un’organizzazione o a una persona e registrarle con riferimento alle persone se sussistono indizi concreti che tale organizzazione o tale persona esercita i propri diritti per preparare o eseguire attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.
7 Il SIC cancella i dati registrati con riferimento alle persone non appena possono essere escluse attività secondo il capoverso 6, ma al più tardi dopo un anno dalla registrazione, se fino a tale momento dette attività non sono confermate.
8 Il SIC può acquisire e trattare anche le informazioni di cui al capoverso 5 relative a organizzazioni e gruppi della lista d’osservazione di cui all’articolo 72 o a loro esponenti se, in tal modo, è possibile valutare la minaccia rappresentata da tali organizzazioni e gruppi.
1 In order to carry out its tasks, the FIS shall gather information from sources that are publicly and non-publicly accessible.
2 For this purpose it shall use information gathering measures which do and do not require authorisation.
3 In each case, it shall choose the information gathering measure that:
4 It may gather personal data without this coming to the attention of the persons concerned.
5 It may not gather or process any information relating to political activities or the exercise of freedom of speech, assembly or association in Switzerland.
6 It may by way of exception gather information in accordance with paragraph 5 about an organisation or person and record that information in relation to a person if there are specific indications that the person is exercising their rights in order to prepare for or carry out terrorist, espionage or violent-extremist activities.
7 It shall delete data recorded in relation to a person once participation in the activities mentioned paragraph 6 can be excluded, but one year at the latest after the information has been recorded if no such activities have been proven up to that time.
8 It may also gather and process information in accordance with paragraph 5 about organisations and groups on the watch list in accordance with Article 72 or their members if the threats posed by these organisations and groups can be assessed thereby.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.