Nel caso di una minaccia grave e incombente il Consiglio federale può impiegare il SIC per tutelare altri interessi nazionali oltre a quelli di cui all’articolo 2 allo scopo di:
In the event of a serious and immediate threat, the Federal Council may deploy the FIS not only to protect the national interests mentioned in Article 2 but also:
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This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.