1 Il SIC informa le unità competenti del Servizio informazioni dell’esercito e del servizio di sicurezza militare in merito ai fatti che possono incidere sull’esecuzione dei loro compiti.
2 Nell’ambito dei contatti militari internazionali il SIC può collaborare con i servizi competenti dell’esercito, richiedere loro informazioni e assegnare loro mandati in materia di collaborazione internazionale.
3 Il Consiglio federale disciplina:
1 The FIS shall notify the responsible agencies in the Armed Forces Intelligence Service and the Military Security Service about events that affect the tasks that they carry out.
2 It may work with the responsible agencies of the Armed Forces in relation to international military contacts, request them for information and issue them with assignments related to international cooperation.
3 The Federal Council shall regulate:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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