1 L’Amministrazione federale provvede affinché i suoi organi e i suoi sistemi presentino un’adeguata resilienza ai ciber-rischi.
2 Essa collabora con i Cantoni, i Comuni, il settore economico, la società, il mondo scientifico e i partner internazionali, nella misura in cui serva a proteggere i suoi interessi in materia di sicurezza, e promuove lo scambio di informazioni.
1 The Federal Administration shall ensure that its organs and systems are suitably resilient to cyber risks.
2 It shall work with the cantons, the communes, the private sector, society, academia and international partners provided this serves to protect its own security interests, and shall encourage the exchange of information.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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