Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che gli organismi preposti agli esami, alle valutazioni della conformità, alle registrazioni o alle omologazioni devono adempiere.
Der Bundesrat kann die Anforderungen festlegen, welche Stellen erfüllen müssen, die Prüf‑, Konformitätsbewertungs‑, Anmelde- oder Zulassungsverfahren durchführen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.