Il Consiglio federale può stabilire le procedure d’esame, di valutazione della conformità, di registrazione e di omologazione.
Der Bundesrat kann Prüf‑, Konformitätsbewertungs‑, Anmelde- und Zulassungsverfahren festlegen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.