1 Il Consiglio federale può concludere di propria competenza accordi di conversione dei debiti per crediti dell’ASRE.3
2 Il Consiglio federale può autorizzare l’ASRE a rappresentare la Confederazione presso organizzazioni e associazioni internazionali per questioni concernenti l’assicurazione contro i rischi delle esportazioni.
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2217; FF 2014 3451).
1 Der Bundesrat kann in eigener Zuständigkeit Umschuldungsabkommen über Forderungen der SERV abschliessen.3
2 Der Bundesrat kann die SERV ermächtigen, den Bund in internationalen Organisationen und Vereinigungen in Angelegenheiten der Exportrisikoversicherung zu vertreten.
3 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 12. Dez. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2217; BBl 2014 4057).
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