1 Il sabato, la domenica e i giorni festivi sono giorni non lavorativi.
2 Sono considerati giorni festivi il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il giorno della festa nazio-nale, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano e il giorno di San Silvestro.
3 I giorni festivi che cadono in un periodo di assenza dovuta a congedo, malattia, infortunio o servizio obbligatorio si ritengono presi.
4 I giorni festivi che cadono in un periodo di vacanza non contano come giorni di vacanza.
5 La direzione precisa in un’istruzione la compensazione dei giorni festivi che cadono di sabato o di domenica.
1 Samstage, Sonntage und Feiertage sind arbeitsfrei.
2 Als Feiertage gelten: Neujahr, Berchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, Bundesfeiertag, Heiligabend, Weihnachten, Stephanstag und Silvester.
3 Feiertage, die in eine Abwesenheit wegen Urlaubs, Krankheit, Unfalls oder eines obligatorischen Dienstes fallen, gelten als bezogen.
4 Feiertage, die in die Ferien fallen, gelten nicht als Ferientage.
5 Die Geschäftsleitung präzisiert in einer Weisung den Ausgleich für Feiertage, die auf einen Samstag oder auf einen Sonntag fallen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.