(art. 35 cpv. 3 LGD)
1 Gli importi massimi seguenti si applicano alle scommesse sportive locali:
2 Il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste.
3 Per organizzatore e luogo d’organizzazione, sono autorizzate scommesse sportive per al massimo 10 giorni all’anno. Le scommesse possono riguardare al massimo 10 eventi sportivi al giorno.
(Art. 35 Abs. 3 BGS)
1 Für lokale Sportwetten gelten folgende Höchstbeträge:
2 Der Wert der Gewinne beträgt mindestens 50 Prozent der maximalen Summe aller Einsätze.
3 Pro Veranstalterin und pro Veranstaltungsort werden Sportwetten an jährlich maximal zehn Tagen bewilligt. Dabei sind Wetten auf maximal zehn Sportereignisse pro Tag zulässig.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.