1 L’UFCL gestisce un punto di contatto per i prodotti da costruzione.
2 L’UFCL può incaricare contrattualmente organismi privati o cantonali di svolgere le attività del punto di contatto per i prodotti da costruzione e prevedere un’indennità per tale incarico. L’UFCL resta il punto di contatto per i prodotti da costruzione responsabile.
3 Il Consiglio federale definisce le informazioni che il punto di contatto per i prodotti deve mettere a disposizione e disciplina in che misura questo può chiedere un’indennità per la comunicazione di tali informazioni. Il Consiglio federale può imporre altri oneri al punto di contatto per i prodotti da costruzione.
1 Das BBL betreibt eine Produktinformationsstelle für das Bauwesen.
2 Es kann private oder kantonale Stellen durch Vertrag beauftragen, die Tätigkeiten der Produktinformationsstelle wahrzunehmen und dafür ein Entgelt vorsehen. Das BBL bleibt die verantwortliche Produktinformationsstelle.
3 Der Bundesrat bestimmt, welche Informationen die Produktinformationsstelle zur Verfügung stellen muss, und regelt, inwieweit dafür ein Entgelt verlangt werden kann. Er kann der Produktinformationsstelle weitere Auflagen machen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.