1 Su richiesta, la Confederazione indennizza gli organismi di valutazione tecnica per i costi derivanti dalla loro appartenenza all’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica e dalle attività che vi svolgono, sempre che questi costi non possano essere imputati nel quadro di una prestazione fornita a terzi.
2 Il Consiglio federale stabilisce:
1 Auf Antrag entschädigt der Bund die TBS für Kosten, die durch ihre Mitgliedschaft und Tätigkeit in der OTB entstehen, soweit diese Kosten nicht im Rahmen der Leistungserbringung an Dritte zu verrechnen sind.
2 Der Bundesrat legt fest:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.