Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

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Art. 235 Lotta

Il Cantone può ordinare che:

a.
soltanto gli arieti che sono stati sottoposti a un’analisi sierologica con risultato negativo possano essere portati su un pascolo comune o presentati a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili;
b.
i giovani arieti siano pascolati separatamente da quelli in grado di riprodurre;
c.
in caso di sospetto di epididimite contagiosa degli arieti, i veterinari predispongano le necessarie analisi.

Art. 236 Entschädigung

Tierverluste nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a, b und c TSG werden nicht entschädigt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.