1 Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche.
1bis I becchi tenuti insieme agli arieti devono essere esaminati in caso di risultato sierologico o batteriologico positivo in un ariete dello stesso effettivo.566
2 Le altre prescrizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.
566 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
Der Kanton kann anordnen, dass:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.