1 Se la malattia di Newcastle si manifesta nei piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano.
2 In deroga all’articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e approvato dall’USAV.425
3 I piccioni viaggiatori che partecipano a manifestazioni come fiere o gare di volo devono essere vaccinati con un vaccino ai sensi del capoverso 2. In merito alla vaccinazione suddetta, un certificato veterinario recante il numero dell’anello apposto alla zampa deve attestare che i piccioni viaggiatori sono stati vaccinati entro i sette mesi che precedono la manifestazione ma almeno tre settimane prima di quest’ultima.
4 D’intesa con l’USAV, il veterinario cantonale può concedere deroghe all’uccisione di piccioni prevista dall’articolo 85 capoverso 2 lettera b.
424 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
425 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 723).
Tritt die Newcastle-Krankheit bei anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln als Hausgeflügel und Tauben auf, so finden die Vorschriften betreffend die Schutz- und Überwachungszonen keine Anwendung.
420 Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6859).
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