1 Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati al momento dell’immissione in commercio da un certificato di ascendenza.
2 In caso di cambiamento di proprietario in Svizzera gli animali d’allevamento femmine, nonché gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza soltanto su richiesta dell’acquirente.
3 I certificati di ascendenza devono essere rilasciati da un’organizzazione di allevamento riconosciuta.57
57 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 697).
1 Das Schweizer Nationalgestüt nach Artikel 147 des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 hat die folgenden Aufgaben:
2 Für seine Dienstleistungen und Auslagen erhebt das Gestüt Gebühren; diese richten sich nach der Verordnung vom 16. Juni 200655 über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.