Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Landesrecht 8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 83 Sozialversicherung

831.441.1 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 62b Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942–1943

1 Le donne nate nel 1942–1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compimento del 62° anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non esercitano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all’assicurazione contro la disoccupazione.

2 Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l’applicazione di un’aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento.

3 Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l’aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.

Art. 62b Anspruch auf Rente für Frauen mit den Jahrgängen 1942 und 1943

1 Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ab der Vollendung des 62. Altersjahres haben Frauen der Jahrgänge 1942 und 1943 Anspruch auf eine Altersleistung, wenn sie keine weitere Erwerbstätigkeit mehr ausüben und auch nicht als arbeitslos gemeldet sind.

2 Für Frauen mit Jahrgang 1942 darf der Vorbezug der Altersleistungen zu keinem tieferen Umwandlungssatz als 7,20 Prozent führen.

3 Für Frauen mit Jahrgang 1943, welche sich vorzeitig pensionieren lassen, wird der Umwandlungssatz für die Rente entsprechend angepasst.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.