Gli articoli 64–68 si applicano soltanto agli accordi in materia d’accesso stipulati con un fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato.
111 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
Zugangsvereinbarungen bedürfen der Schriftform und umfassen mindestens folgende Punkte:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.