784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Verordnung vom 9. März 2007 über Fernmeldedienste (FDV)

Art. 63 Accesso alle canalizzazioni di cavi

1 Il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato pubblica nella sua offerta di base le condizioni tecniche e commerciali concernenti l’accesso alle canalizzazioni di cavi, in particolare:

a.
le modalità di accesso alle canalizzazioni di cavi, come pure la posa, la manutenzione e l’eliminazione dei cavi;
b.
i dati tecnici concernenti i sistemi di trasmissione utilizzati.

2 Il sistema online del fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato mette a disposizione dell’altro fornitore le informazioni seguenti:

a.
i tracciati delle canalizzazioni di cavi che collegano determinati punti geografici;
b.
nella misura in cui sono conosciute, le capacità utilizzate e quelle ancora a disposizione;
c.
le ubicazioni delle camere di accesso.

Art. 63a Geltung

Die Artikel 64–68 gelten nur für Zugangsvereinbarungen mit einer marktbeherrschenden Anbieterin.

110 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6183).

 

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