721.101.1 Ordinanza del 23 novembre 2022 sugli impianti di accumulazione (OImA)

721.101.1 Stauanlagenverordnung vom 23. November 2022 (StAV)

Art. 3 Impianti di accumulazione che non presentano un potenziale di pericolo particolare

(art. 2 cpv. 2 lett. b LImA)

1 Il gestore che chiede di escludere il suo impianto di accumulazione dal campo d’applicazione della LImA allega alla domanda tutti i documenti necessari a esaminare il potenziale di pericolo.

2 L’UFE chiede il parere degli altri Cantoni interessati prima di emettere la propria decisione.

Art. 3 Stauanlagen ohne besonderes Gefährdungspotenzial

(Art. 2 Abs. 2 Bst. b StAG)

1 Die Betreiberin muss dem Antrag, ihre Stauanlage vom Geltungsbereich des StAG auszunehmen, sämtliche zur Prüfung des Gefährdungspotenzials notwendigen Unterlagen beilegen.

2 Das BFE holt vor seinem Entscheid die Stellungnahme der betroffenen Kantone ein.

 

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