1 L’UDSC può utilizzare a scopi statistici le informazioni sulle bevande spiritose assoggettate all’imposta.
2 Può pubblicare le relative statistiche.
1 Das
2 Es kann die Statistiken veröffentlichen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.