1 Nel caso di veicoli utilizzati nel traffico di linea (art. 3 cpv. 1 lett. c), per i chilometri percorsi fuori da tale traffico la tassa è riscossa forfettariamente. Essa è calcolata proporzionalmente ai chilometri percorsi fuori dal traffico di linea rispetto al chilometraggio totale.
2 Nel primo trimestre dell’anno che segue il periodo di tassazione, i detentori dei veicoli utilizzati nel traffico di linea devono presentare all’UDSC una dichiarazione concernente l’impiego dei veicoli in sevizio, precisando il chilometraggio percorso.
3 Se la dichiarazione è omessa, l’UDSC riscuote la totalità della tassa per l’intero periodo.
1 Für Fahrzeuge des Linienverkehrs (Art. 3 Abs. 1 Bst. c) wird die Abgabe für die ausserhalb dieses Verkehrs gefahrenen Kilometer pauschal erhoben. Sie berechnet sich nach dem prozentualen Anteil der ausserhalb des Linienverkehrs gefahrenen Kilometer an der gesamten Fahrleistung.
2 Halterinnen und Halter von Fahrzeugen des Linienverkehrs müssen dem
3 Bleibt die Deklaration aus, so erhebt das
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