1 Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione, l’UFAM decide la sanzione di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.245
1bis Se un gestore di impianti di cogenerazione non adempie all’obbligo di investire di cui all’articolo 96a capoverso 2 o all’articolo 98a capoverso 2, l’UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell’importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2.246
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.247
3 Gli importi restituiti di cui al capoverso 1bis sono considerati proventi della tassa sul CO2.248
244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
245 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
246 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
248 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
1 Ein Betreiber von Anlagen, der sein Emissions- oder Massnahmenziel nicht erreicht hat und dem keine Bescheinigungen nach Artikel 12 ausgestellt wurden, kann sich im folgendem Umfang Emissionsminderungszertifikate an die Erfüllung der Verminderungsverpflichtung anrechnen lassen:
2 Die Menge der anrechenbaren Emissionsminderungszertifikate nach Absatz 1 wird:
240 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).
241 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).
242 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).
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