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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 75 Computo dei certificati di riduzione delle emissioni

1 Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente:

a.
per gestori di impianti già soggetti negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: l’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo che non sono serviti al gestore all’adempimento dell’impegno di riduzione 2008–2012;
b.
per gli altri gestori di impianti e le emissioni di gas serra: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020;
c.242
per i gestori di impianti che prorogano fino alla fine del 2021 il proprio impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bis della legge sul CO2: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2021.

2 La quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili di cui al capoverso 1:

a.
per un gestore di impianti soggetto soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo;
b.243
per un gestore di impianti che, fino al 2021 produce rispetto al 2012 anche energia elettrica utilizzata al di fuori degli impianti: è aumentata del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria;
c.
per un gestore di impianti di cui al capoverso 1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato sui provvedimenti è adeguato: è aumentata o diminuita in funzione dell’adeguamento; la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili viene ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo.

241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

242 Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

243 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 74b

1 Das BAFU passt die Verminderungsverpflichtung von Betreibern von WKK-Anlagen, welche die Rückerstattung der CO2-Abgabe nach Artikel 96a beantragen, auf Gesuch hin an.239

2 Das Gesuch ist dem BAFU bis zum 31. Mai des Folgejahres einzureichen.

3 Das Gesuch muss Angaben enthalten über:

a.
die CO2-Emissionen im Jahr 2012, die aufgrund der gemessenen Produktion von ins Netz eingespeistem Strom entstanden sind;
b.
die jährliche Entwicklung der CO2-Emissionen, die aufgrund der gemessenen Produktion von ins Netz eingespeistem Strom entstanden sind.

4 Das BAFU macht Vorgaben für die Form des Gesuchs.

237 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 1. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6753).

238 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

239 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Nov. 2019, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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