Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile
Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz

520.311 Ordinanza del DDPS del 5 aprile 2016 sulle documentazioni di sicurezza e le riproduzioni fotografiche di sicurezza (ODSRS)

520.311 Verordnung des VBS vom 5. April 2016 über Sicherstellungsdokumentationen und fotografische Sicherheitskopien (VSFS)

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Art. 12 Controlli

1 Ogni anno il 3–5 per cento delle riproduzioni fotografiche di sicurezza presenti nell’archivio dev’essere controllato mediante prove a campione. Se necessario sono realizzate nuove copie.

2 Le riproduzioni fotografiche di sicurezza devono essere controllate riguardo alla presenza di macchie brune e di aree sbiadite. Occorre inoltre misurare la densità delle mire ottiche riprodotte sulle pellicole.

3 Le riproduzioni fotografiche di sicurezza più datate sono controllate per prime.

4 I controlli devono essere verbalizzati.

Art. 12 Kontrolle

1 3–5 Prozent des gesamten Archivbestands der fotografischen Sicherheitskopien sind jährlich stichprobenartig zu kontrollieren. Die Kopien sind falls nötig neu zu erstellen.

2 Die fotografischen Sicherheitskopien müssen auf braune Flecken und Ausbleichung untersucht werden. Zudem ist die Dichte der aufbelichteten Testtafeln zu messen.

3 Ältere fotografische Sicherheitskopien müssen zuerst kontrolliert werden.

4 Die Kontrollen müssen protokolliert werden.

 

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