1 Il contrassegno deve essere apposto per ordine del Consiglio federale in caso di chiamata in servizio dell’esercito o della protezione civile in vista di un conflitto armato.
2 I Cantoni possono apporre già in tempo di pace il contrassegno ai beni culturali d’importanza nazionale situati sul loro territorio.
1 Die Kennzeichen sind auf Anordnung des Bundesrates bei einem Aufgebot der Armee oder des Zivilschutzes im Hinblick auf einen bewaffneten Konflikt anzubringen.
2 Die Kantone können die auf ihrem Gebiet befindlichen Kulturgüter von nationaler Bedeutung bereits in Friedenszeiten kennzeichnen.
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