1 Le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport mediante procedura di richiamo sono tenute al pagamento di un emolumento forfettario di 4000 franchi all’anno.
2 Oltre all’emolumento forfettario:
3 Non sono riscossi emolumenti da federazioni sportive e associazioni giovanili sostenute ai sensi della legge federale del 17 giugno 20117 sulla promozione dello sport.
4 Le autorità e le organizzazioni a cui vengono resi accessibili dati del sistema nazionale d’informazione per lo sport tramite procedura di richiamo assumono le spese per l’acquisto e l’esercizio delle infrastrutture informatiche (apparecchiature, reti e programmi) necessarie all’uso del sistema d’informazione.
1 Behörden und Organisationen, denen Daten des nationalen Informationssystems für Sport durch ein Abrufverfahren zugänglich gemacht werden, müssen eine Pauschalgebühr von 4000 Franken pro Jahr entrichten.
2 Zuzüglich zur Pauschalgebühr müssen entrichten:
3 Keine Gebühren werden erhoben von Sport- und Jugendverbänden, die nach dem Sportförderungsgesetz vom 17. Juni 20117 unterstützt werden.
4 Behörden und Organisationen, denen Daten des nationalen Informationssystems für Sport durch ein Abrufverfahren zugänglich gemacht werden, tragen die Anschaffungs- und Betriebskosten ihrer Informatikinfrastrukturen, wie Geräte, Netzwerke und Programme, die sie zur Nutzung des Informationssystems benötigen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.