Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 37b Diritto disciplinare

1 I PF e gli istituti di ricerca possono adottare misure disciplinari nei confronti di studenti, uditori e dottorandi.

2 Emanano per via d’ordinanza disposizioni concernenti le infrazioni disciplinari, le relative misure e la procedura.

3 In caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute possono adottare le seguenti misure disciplinari:

a.
esclusione temporanea da determinati corsi, esami e infrastrutture;
b
non ammissione a un determinato livello di studi;
c.
espulsione temporanea da un PF o da un istituto di ricerca;
d.
espulsione definitiva da un PF o da un istituto di ricerca;
e.
revoca di un titolo accademico ottenuto illegittimamente mediante un’infrazione disciplinare.

4 In singoli casi e su richiesta scritta, i PF e gli istituti di ricerca possono informarsi reciprocamente in merito a infrazioni disciplinari gravi.

116 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 603; FF 2020 681).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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