Per i trasporti ordinati dalle autorità federali (estradizioni, espulsioni dal territorio della Confederazione, trasporti in transito) i Cantoni presentano il relativo conto in ogni singolo caso al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Questo conto comprende:
Für die Transporte, welche von den Bundesbehörden angeordnet werden (Auslieferungen, eidgenössische Ausweisungen, Durchtransporte), stellen die Kantone dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement von Fall zu Fall Rechnung. Dieselbe umfasst:
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