1 Sono beni amministrativi di un ente di diritto pubblico, nel senso della presente legge, tutti quelli che servono direttamente all’adempimento dei suoi compiti di diritto pubblico. I beni amministrativi non possono né essere pignorati né essere oggetto di realizzazione forzata, anche col consenso del debitore, fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico.
2 I crediti di imposte non possono essere oggetto di pignoramento o di realizzazione forzata.
1 Die Vermögenswerte eines Gemeinwesens, die unmittelbar der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben dienen, stellen sein Verwaltungsvermögen im Sinne dieses Gesetzes dar und können auch mit seiner Zustimmung weder gepfändet noch verwertet werden, solange sie öffentlichen Zwecken dienen.
2 Steuerforderungen dürfen weder gepfändet noch verwertet werden.
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