1 I beni non pignorabili non possono neppure essere validamente costituiti in pegno fino a che sono destinati a provvedere ad un servizio pubblico. Se la legge subordina il pignoramento al consenso del governo cantonale, siffatto consenso è necessario anche per la costituzione in pegno.
2 Allorché è lecita, la costituzione in pegno è fatta nelle forme e con gli effetti previsti dal diritto civile.
1 Unpfändbare Vermögenswerte können nicht gültig verpfändet werden, solange sie öffentlichen Zwecken dienen. Wenn das Gesetz die Pfändung an die Zustimmung der Kantonsregierung knüpft, ist diese Zustimmung auch für die Verpfändung nötig.
2 Ist eine Verpfändung zulässig, so erfolgt sie in den Formen und mit den Wirkungen des Zivilrechts.
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