La tassa per l’incasso del ricavo della realizzazione e dei pagamenti provenienti da pignoramenti del reddito nonché per il loro versamento al creditore è stabilita secondo l’articolo 19; gli importi a carico dell’acquirente non contano come ricavo della realizzazione.
Die Gebühr für den Einzug des Verwertungserlöses und der Zahlungen aus Einkommenspfändungen und deren Überweisung an einen Gläubiger bestimmt sich nach Artikel 19; überbundene Beträge gelten nicht als Verwertungserlös.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.