I Cantoni adeguano i propri rimedi giuridici contro le decisioni dell’ufficio del registro di commercio alle disposizioni dell’articolo 165 entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Die Kantone haben ihr Rechtsmittelverfahren gegen Verfügungen des Handelsregisteramtes innert zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung an die Vorgaben von Artikel 165 anzupassen.
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