1 L’importo del contributo di solidarietà è di 25 000 franchi per ogni vittima.
2 È versato alle vittime la cui domanda è stata accolta.
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Soppressione del termine di presentazione delle domande per il contributo di solidarietà), in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4175; FF 2020 1449 1463).
1 Der Solidaritätsbeitrag beträgt pro Opfer 25 000 Franken.
2 Er wird den Opfern ausbezahlt, deren Gesuch gutgeheissen wurde.
12 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Streichung der Frist zur Einreichung der Gesuche um Solidaritätsbeiträge), in Kraft seit 1. Nov. 2020 (AS 2020 4175; BBl 2020 1639 1653).
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