172.220.111.4 Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)
172.220.111.4 Verordnung vom 22. November 2017 über den Schutz von Personendaten des Bundespersonals (BPDV)
Art. 42a Comunicazione dei dati
I dati contenuti nel sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d’informazione a condizione che:
- a.
- l’altro sistema d’informazione sia dotato di una base legale per la comunicazione dei dati e di una base legale formale per la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione;
- b.
- l’altro sistema d’informazione sia stato notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, a eccezione delle collezioni di dati di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 14 giugno 199338 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- c.
- l’altro il sistema d’informazione sia dotato di un regolamento per il trattamento dei dati; e
- d.
- non sussistano elevati requisiti di sicurezza per i dati degli impiegati.
Art. 41 Struktur
Das Informationssystem Personalcontrolling besteht aus folgenden Komponenten:
- a.
- Organisationsmanagement;
- b.
- Personaladministration;
- c.
- Personalabrechnung;
- d.
- Personalzeitwirtschaft;
- e.
- Personalkostenmanagement;
- f.
- Personalentwicklung;
- g.
- Reisekostenabrechnung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.