1 Gli impiegati dell’Amministrazione federale che, a partire dal 1° gennaio 2002, fruiscono di un congedo concesso in applicazione dell’ordinanza del 31 marzo 19935 concernente l’impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali rimangono assoggettati alle disposizioni di tale ordinanza sino al termine del congedo.
2 Le proroghe di congedo domandate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza sono disciplinate secondo la stessa.
1 Die Bundesangestellten, die am 1. Januar 2002 nach der Verordnung vom 31. März 199355 über den Einsatz von Bundesbeamten in internationalen Organisationen in Urlaub sind, bleiben den Bestimmungen besagter Verordnung bis zum Ende ihres Urlaubs unterstellt.
2 Gesuche um Urlaubsverlängerung, die nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung eingereicht werden, werden nach dieser Verordnung behandelt.
55 [AS 1993 1565, 1995 1390, 1998 2614]
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