172.220.111.310.1 Ordinanza del DFAE dell' 8 marzo 2002 sulle prestazioni accordate agli impiegati dell'Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali

172.220.111.310.1 Verordnung des EDA vom 8. März 2002 über die den Bundesangestellten bei ihrem Einsatz in internationalen Organisationen ausgerichteten Leistungen

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2002.

Art. 15

Diese Verordnung tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2002 in Kraft.

 

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