172.220.111.310.1 Ordinanza del DFAE dell' 8 marzo 2002 sulle prestazioni accordate agli impiegati dell'Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali

172.220.111.310.1 Verordnung des EDA vom 8. März 2002 über die den Bundesangestellten bei ihrem Einsatz in internationalen Organisationen ausgerichteten Leistungen

Art. 13

1 Alla fine dell’impiego nell’organizzazione internazionale, l’impiegato è reintegrato nella funzione che occupava prima del congedo o in una funzione che può essergli ragionevolmente imposta tenendo conto, nella misura del possibile, delle esperienze che ha acquisito e degli oneri che ha assunto. Una qualificazione dell’impiegato può essere domandata all’organizzazione internazionale.

2 Sono fatti salvi gli articoli 104 segg. OPers.

Art. 13

1 Am Ende ihres Einsatzes in der internationalen Organisation wird die angestellte Person in die von ihm vor seiner Beurlaubung wahrgenommene Funktion oder in eine ihr zumutbare Funktion eingesetzt, die nach Möglichkeit ihre erworbenen Erfahrungen und die bekleideten Ämter berücksichtigt. Bei der internationalen Organisation kann eine Qualifikation der angestellten Person verlangt werden.

2 Die Artikel 104 ff. BPV bleiben vorbehalten.

 

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