150.21 Ordinanza del 2 novembre 2016 concernente la legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

150.21 Verordnung vom 2. November 2016 zum Bundesgesetz zum Internationalen Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen

Art. 9 Diritto di accesso

I collaboratori di fedpol responsabili della conduzione del servizio di coordinamento della Confederazione possono registrare, modificare e distruggere i dati nella misura in cui ciò sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali.

Art. 9 Zugriffsberechtigung

Die innerhalb von fedpol für die Führung der Koordinationsstelle des Bundes verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Daten erfassen, ändern und vernichten, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendig ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.