131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE)

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

Art. 194 Formazione obbligatoria

1 La formazione è obbligatoria almeno fino al raggiungimento della maggiore età.

2 Dopo la scolarità obbligatoria può proseguire sotto forma di insegnamento o in ambito professionale.

Art. 194 Obligatorische Bildung

1 Die Bildung ist mindestens bis zur Mündigkeit obligatorisch.

2 Nach der obligatorischen Schule kann sie in Form von Unterricht oder in einem beruflichen Umfeld absolviert werden.

 

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