131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 115 Protezione della natura e del paesaggio

Il Cantone e i Comuni proteggono e conservano gli spazi vitali della fauna e della flora indigene, nonché i siti e paesagg

i caratteristici.

Art. 115 Natur- und Heimatschutz

Kanton und Gemeinden schützen und erhalten die Lebensräume der einheimischen Tiere und Pflanzen sowie charakteristische Orts- und Landschaftsbilder.

 

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