131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 114 Protezione dell’ambiente

1 La protezione e la cura dell’ambiente sono compiti di ognuno. Il Cantone e i Comuni provvedono alla protezione dell’essere umano e del suo ambiente naturale dalle immissioni nocive o moleste.

2 Chi causa misure di protezione dell’ambiente ne assume le spese.

3 Il Cantone e i Comuni politici garantiscono uno smaltimento ambientale compatibile. Chi ne è causa è corresponsabile.

4 Il Cantone promuove l’applicazione di tecnologie rispettose dell’ambiente, nonché il riciclaggio dei materiali usati e dei rifiuti.

Art. 114 Umweltschutz

1 Schutz und Pflege der Umwelt sind Aufgaben aller. Kanton und Gemeinden sorgen für den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwirkungen.

2 Wer Massnahmen des Umweltschutzes verursacht, trägt die Kosten dafür.

3 Kanton und Einwohnergemeinden gewährleisten die umweltgerechte Entsorgung. Der Verursacher ist mitverantwortlich.

4 Der Kanton fördert die Anwendung umweltgerechter Technologien und die Wiederverwertung von Altstoffen und Abfällen.

 

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