131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 116 Approvvigionamento idrico

Il Cantone e i Comuni assicurano un approvvigionamento con acqua potabile e industriale che soddisfi al fabbisogno idrico regionale.

Art. 116 Wasserversorgung

Kanton und Gemeinden sichern die Trink- und Brauchwasserversorgung zur Deckung des regionalen Wasserbedarfs.

 

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