124 Ordinanza del 24 giugno 2015 sull'impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza private per l'esecuzione di compiti di protezione (Ordinanza sull'impiego di imprese di sicurezza, OIIS)

124 Verordnung vom 24. Juni 2015 über den Einsatz von privaten Sicherheitsunternehmen für Schutzaufgaben durch Bundesbehörden (Verordnung über den Einsatz von Sicherheitsunternehmen, VES)

Art. 10 Coercizione di polizia e misure di polizia all’estero

1 Se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti, il Consiglio federale può autorizzare l’impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia ai sensi della LCoe6 anche al di fuori di una situazione di legittima difesa o stato di necessità se lo prevede una base legale.

2 Il Consiglio federale si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.

3 È fatta salva la legislazione applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.

Art. 10 Polizeilicher Zwang und polizeiliche Massnahmen im Ausland

1 Kann die Schutzaufgabe nur erfüllt werden, indem polizeilicher Zwang oder polizeiliche Massnahmen im Sinne des ZAG6 angewendet werden, so kann der Bundesrat dies auch ausserhalb von Notwehr- oder Notstandssituationen gestatten, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht.

2 Der Bundesrat stellt sicher, dass das Personal die entsprechende Ausbildung erhalten hat.

3 Das am Einsatzort geltende Recht bleibt vorbehalten.

 

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